Con "Assistenza Sanitaria" si intende la prestazione di servizi medici, clinici e farmaceutici erogati a conseguenza di un infortunio o incidente coperto dalla polizza, a patto che l'assistenza medica sia stata fornita esclusivamente sul territorio nazionale.
Si considerano compresi all'interno delle prestazioni della presente Garanzia:
1. Servizi fisioterapici e riabilitativi a favore dell'assicurato, qualora necessari e autorizzati dall'Assicuratore.
2. Mantenimento artificiale dei parametri vitali per un arco di tempo massimo pari a sessanta giorni a partire dalla data dell'incidente. A partire da tale momento, è previsto un indennizzo in base al capitale corrispondente alla garanzia di Invalidità Permanente, a prescindere dal grado di reversibilità della condizione.
3. Chirurgia plastica e riparativa a conseguenza di un infortunio/incidente coperto dalla polizza, fino al limite massimo di 1.800 euro.
L'assicuratore si farà carico del pagamento o del rimborso delle spese mediche, chirurgiche, farmaceutiche e ospedaliere originate, ossia determinate e prodotte dall'assistenza sanitaria d'emergenza erogata nel corso di un viaggio al di fuori del Paese di residenza abituale e/o della nazionalità dell'assicurato, fino a un limite massimo di 6.000 euro.
Ai fini della presente copertura, con "assistenza sanitaria d'emergenza" si intende l'assistenza medica volta a risolvere condizioni cliniche di grave alterazione, in grado di generare un deterioramento dello stato di salute dell'assicurato o di rappresentare un pericolo di vita per lo stesso – e comunque in funzione del tempo intercorso tra la manifestazione dell'evento e la somministrazione di cure o procedure mediche efficaci – che necessitano di assistenza sanitaria entro un breve lasso di tempo. In linea generale, rimangono escluse tutte le prestazioni non previamente richieste all'assicuratore, o che siano state organizzate direttamente dall'assicurato senza l'intervento dell'assicuratore, fatti salvi i casi di forza maggiore o di impossibilità materiale, debitamente documentati.
In caso di decesso dell'assicurato, l'Assicuratore si farà carico di:
- Spese di trasporto della salma, dal luogo del decesso a quello di sepoltura.
- Spese di composizione e preparazione della salma necessarie per il trasporto, fino a un limite massimo di 600 euro.
- Spese aggiuntive relative al trasporto dei familiari assicurati (coniuge o partner di fatto, ascendente, discendente, fratello o sorella) o degli accompagnatori assicurati, nella misura in cui i mezzi di trasporto inizialmente previsti per il rientro in patria non possano essere utilizzati a causa delle modalità di rimpatrio dell'assicurato.
Nel caso in cui l'équipe medica dell'Assicuratore preveda un ricovero ospedaliero dell'assicurato per un periodo di tempo di oltre 5 giorni (3 giorni nel caso di minore o di soggetto affetto da invalidità, solo se non accompagnato) l'Assicuratore si farà carico di:
- Un biglietto di treno (prima classe) o di aereo (classe economy) di andata e ritorno per il trasferimento di una persona assieme all'assicurato.
- Spese di soggiorno in hotel per il familiare o l'Accompagnatore trasferito, fino a un importo massimo di 72 euro al giorno per 5 giorni.
Si garantisce la prestazione pattuita a conseguenza di un'Invalidità Permanente e Assoluta a danno dell'assicurato, derivante da un infortunio/incidente coperto dalla polizza. Con "Invalidità Permanente e Assoluta" si intende un'invalidità che impedisce irreversibilmente all'assicurato di continuare a svolgere qualunque tipo di attività lavorativa, a prescindere dalla sua professione. Questo grado di invalidità dovrà essere legalmente dichiarato come tale da parte dell'Autorità lavorativa competente.
Se a causa di un infortunio/incidente coperto dalla polizza si ha come conseguenza la morte dell'Assicurato, l'Assicuratore pagherà la prestazione garantita ai Beneficiari. Gli importi che l'Assicuratore avrebbe potuto versare per la copertura dell'Invalidità Permanente a conseguenza dell'infortunio/incidente che provochi invece il decesso dell'Assicurato, saranno dedotti dall'indennizzo dovuto per il caso Morte, se questo è superiore.
Se lo stesso incidente provoca il decesso sia dell'Assicurato che del suo coniuge o partner di fatto (ufficialmente registrato come tale), in caso di figli di minore età non emancipati o affetti da Invalidità Assoluta per qualunque genere di attività lavorativa, l'Assicuratore corrisponderà a detti figli, a prescindere dai beneficiari designati figuranti nella polizza, un capitale aggiuntivo indicato nella polizza per i figli nel loro insieme, a titolo di ORFANILITÀ. Parimenti, questo stesso capitale verrà corrisposto nel caso in cui il deceduto, titolare dell'assicurazione, fosse stato l'unico genitore in vita.
Se il decesso dell'Assicurato avviene a causa di una rapina, di un sequestro o di qualunque altro tipo di aggressione da parte di terzi, l'indennizzo per la copertura del caso MORTE verrà incrementato da un capitale aggiuntivo stabilito nella polizza, fatto salvo il caso in cui l'aggressione abbia luogo in una delle situazioni indicate all'articolo 4 (RISCHI ESCLUSI).
Se il decesso dell'Assicurato avviene a causa di una rapina, di un sequestro o di qualunque altro tipo di aggressione da parte di terzi, l'indennizzo per la copertura del caso MORTE verrà incrementato da un capitale aggiuntivo stabilito nella polizza, fatto salvo il caso in cui l'aggressione abbia luogo in una delle situazioni indicate all'articolo 4 (RISCHI ESCLUSI).
Solo ed esclusivamente con l'acquisto di questa Garanzia si garantisce all'assicurato, a conseguenza di un infortunio/incidente coperto dalla polizza, il rimborso delle spese relative ad apparecchiature protesiche, occhiali, apparecchi acustici, materiali ortopedici, mezzi di osteosintesi e fissatori esterni, secondo il limite indicato nella polizza e a patto che il summenzionato infortunio/incidente abbia dato luogo a una prestazione di assistenza medica. Tale rimborso sarà effettuato per spese derivanti da prestazioni ricevute nell'arco di un periodo massimo di due anni a partire dalla data dell'infortunio/incidente.
A conseguenza di un infortunio/incidente coperto dalla polizza, si garantisce all'assicurato (entro un arco di tempo di due anni a partire dalla data dell'evento) il rimborso delle spese sostenute per Operazioni di salvataggio o ricerca e necessario trasporto dell'infortunato, fino all'importo massimo indicato nella polizza, per assicurato e per sinistro.
Con "Assistenza Sanitaria" si intende la prestazione di servizi medici, clinici e farmaceutici erogati a conseguenza di un infortunio o incidente coperto dalla polizza, a patto che l'assistenza medica sia stata fornita esclusivamente sul territorio nazionale.
Il servizio di Assistenza medica sarà erogato presso i Centri convenzionati del Quadro Medico di Allianz. In caso di infortunio o incidente coperto dalla polizza, sarà necessario contattare Allianz ai numeri di telefono indicati, salvo i casi di emergenza vitale; in questo modo verranno forniti i dati e l'ubicazione del Centro convenzionato più adatto al trattamento delle lesioni subite.
I numeri di telefono sono i seguenti:
Per assistenza in Catalogna, Comunità Valenciana, Murcia, Galizia, Madrid, Cantabria e Andalusia: 902 102 687 oppure 91 325 55 68
Per assistenza nel resto del territorio nazionale spagnolo: 902 108 509 oppure 91 334 32 93
A titolo informativo, è possibile consultare il Quadro medico di Allianz con l'elenco delle strutture convenzionate sul sito web della compagnia: www.allianz.es
Durante il primo contatto telefonico, sarà necessario fornire, come minimo:
Successivamente, e comunque entro un limite massimo di 7 giorni, l'infortunato dovrà produrre il Modulo di denuncia di sinistro debitamente compilato e timbrato da parte del gruppo di cui fa parte. Il Modulo di denuncia di sinistro potrà essere fornito contattando il numero di telefono indicato o attraverso l'agente intermediario della polizza. In caso di mancata ricezione del Modulo di denuncia di sinistro debitamente compilato, il costo delle prestazioni sanitarie sarà a carico dell'assicurato.
Cosa garantisce l'Assistenza al cliente?
L'assistenza è garantita esclusivamente in caso di infortuni/incidenti ed emergenze vitali che possano sopraggiungere ai clienti di B&B Hotels, fintanto che tale condizione è manifesta e solo ed esclusivamente durante la loro permanenza nella struttura descritta nelle Condizioni Particolari e durante le attività ad essa correlate, a patto che siano state organizzate dal Contraente. Dal momento del check-in al momento del check-out, all'interno e all'esterno delle strutture dell'hotel.
B&B Hotels e l'Assicurato o i Beneficiari attesteranno, in caso di sinistro, la qualità di cliente dell'assicurato al momento dell'evento.
Che garanzie include?
Cosa fare in caso di sinistro?
Con "Assistenza Sanitaria" si intende la prestazione di servizi medici, clinici e farmaceutici erogati a conseguenza di un infortunio o incidente coperto dalla polizza, a patto che l'assistenza medica sia stata fornita esclusivamente sul territorio nazionale.Cosa fare in caso di sinistro?
Il servizio di Assistenza medica sarà erogato presso i Centri convenzionati del Quadro Medico di Allianz. In caso di infortunio o incidente coperto dalla polizza, sarà necessario contattare Allianz ai numeri di telefono indicati, salvo i casi di emergenza vitale; in questo modo verranno forniti i dati e l'ubicazione del Centro convenzionato più adatto al trattamento delle lesioni subite.
I numeri di telefono sono i seguenti:
Per assistenza in Catalogna, Comunità Valenciana, Murcia, Galizia, Madrid, Cantabria e Andalusia: 902 102 687 oppure 91 325 55 68
Per assistenza nel resto del territorio nazionale spagnolo: 902 108 509 oppure 91 334 32 93
A titolo informativo, è possibile consultare il Quadro medico di Allianz con l'elenco delle strutture convenzionate sul sito web della compagnia: www.allianz.es
Durante il primo contatto telefonico, sarà necessario fornire, come minimo:
Successivamente, e comunque entro un limite massimo di 7 giorni, l'infortunato dovrà produrre il Modulo di denuncia di sinistro debitamente compilato e timbrato da parte del gruppo di cui fa parte. Il Modulo di denuncia di sinistro potrà essere fornito contattando il numero di telefono indicato o attraverso l'agente intermediario della polizza. In caso di mancata ricezione del Modulo di denuncia di sinistro debitamente compilato, il costo delle prestazioni sanitarie sarà a carico dell'assicurato.
Autorizzazione all'Assistenza sanitaria
Qualunque prestazione di assistenza sanitaria deve preventivamente essere autorizzata da Allianz. L'assistenza sanitaria ricevuta senza esplicita autorizzazione da parte di Allianz non è coperta dall'assicurazione, fatto salvo quanto indicato nei casi di emergenza vitale. L'autorizzazione all'assistenza sanitaria, sia che si tratti di primo soccorso, sia che si tratti di assistenza sanitaria successiva, sarà richiesta ai numeri di telefono indicati.
Allianz fornirà l'autorizzazione direttamente all'infortunato e/o al Centro medico, a seconda dei casi.
Emergenze vitali
Con "emergenze vitali" si intende qualunque condizione clinica che implichi il rischio di morte o di gravi sequele funzionali, per cui è necessaria un'assistenza sanitaria immediata e improrogabile. Questa prestazione reclama l'intervento prioritario di qualunque Struttura sanitaria.
La condizione di rischio di morte o di sequele funzionali gravi dovrà essere certificata da un medico/chirurgo dell'unità di pronto soccorso della struttura pubblica o privata presso la quale l'infortunato abbia ricevuto assistenza.
Nei casi di emergenze vitali che implichino un grave rischio per la vita o l'integrità dell'infortunato secondo quanto definito di seguito, questi potrà ricevere assistenza presso la Struttura sanitaria più vicina.
Allianz corrisponderà alla Struttura sanitaria le spese mediche derivanti dall'assistenza d'emergenza all'infortunato nelle prime 48 ore dalla data dell'infortunio. Una volta superata la prima fase di assistenza d'emergenza, l'infortunato dovrà essere trasferito presso una Struttura sanitaria convenzionata del Quadro Medico per proseguire il trattamento.
Salvo esplicita autorizzazione, Allianz non si farà carico dei costi delle prestazioni una volta oltrepassate le suddette 48 ore presso una Struttura che non faccia parte del Quadro Medico.