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Condizioni generali di fornitura

Articolo 1: Definizioni

Ai fini delle presenti condizioni generali di acquisto i termini qui di seguito elencati hanno il seguente significato:

Committente: B&B HOTELS ITALIA S.p.A., con sede legale in Milano (MI), Via Domenichino n. 19, Codice Fiscale e Partita IVA 06291950969, in persona del legale rappresentante pro tempore;

Fornitore: ogni persona fisica o giuridica che sia controparte dell’ordine di acquisto di beni e/o servizi ordinati dal Committente;

Ordine di acquisto: qualsiasi ordine di acquisto di beni e/o servizi emesso dal Committente;

Parti: il Committente e il Fornitore.

Articolo 2: Condizioni generali

2.1. Le presenti condizioni generali di acquisto costituiscono parte integrante ed essenziale di ciascun Ordine di acquisto.

2.2. Le presenti condizioni generali di acquisto regolano tutti i rapporti contrattuali tra il Committente e il Fornitore e prevalgono su qualsiasi diversa disposizione contenuta in eventuali condizioni generali o particolari di vendita o conferma d’ordine del Fornitore.

2.3. Qualora i disegni, le prescrizioni di fornitura e quant’altro necessario all’espletamento della fornitura non fossero allegati all’Ordine di acquisto o non fossero già in possesso del Fornitore per l’esecuzione di altre forniture, quest’ultimo dovrà necessariamente chiederle al Committente.

Articolo 3: Ordine di acquisto

3.1. Le condizioni di acquisto sono parte integrante dell’ordine di acquisto ricevuto.

3.2. Qualora il Fornitore non dovesse rispettare le disposizioni contenute nel precedente articolo 3.1, il Committente avrà la facoltà di annullare l’Ordine di acquisto.

3.3. Dopo che il Committente avrà ricevuto alle condizioni e modalità di cui al precedente articolo 3.1 la conferma dell’Ordine di acquisto e le condizioni generali di acquisto debitamente sottoscritte, il contratto di fornitura tra il Committente e il Fornitore si intenderà perfezionato. Qualora mancasse la conferma dell’Ordine di acquisto si riterrà accettato per intero e valido quanto stabilito nell’Ordine. 

Articolo 4: Prezzi

4.1. I prezzi si intendono fissi ed invariabili in mancanza di diversa pattuizione nell’Ordine di acquisto. La merce deve essere necessariamente esente da vizi palesi e occulti, del tutto idonea all’uso cui è destinata e resa come indicato nell’Ordine, imballo compreso.

Articolo 5: Proprietà

5.1. Disegni, modelli, stampati e campioni eventualmente consegnati dal Committente al Fornitore per l’esecuzione dell’Ordine di acquisto rimangono di esclusiva proprietà del Committente.

Articolo 6: Termini di consegna e risoluzione

6.1. I termini di consegna indicati nell’Ordine di acquisto si intendono per merce resa alla destinazione prescritta e devono essere scrupolosamente osservati dal Fornitore.

6.2. Qualora il Fornitore si trovasse nell’impossibilità di effettuare la consegna totale o parziale nel termine previsto, dovrà darne immediata comunicazione al Committente illustrando le ragioni dell’impossibilità o del ritardo.

6.3. Nel caso in cui il ritardo o l’impedimento non fosse dovuto a cause riconosciute di forza maggiore (così come definite successivamente all’art. 18.2), ovvero quando le ragioni del ritardo o dell’impedimento non fossero immediatamente comunicate, il Committente avrà la facoltà di risolvere di diritto il contratto con il Fornitore senza che quest’ultimo abbia diritto ad alcun indennizzo.

6.4. Il Committente ha altresì la facoltà di ordinare ad altro fornitore il materiale non consegnato o il servizio non prestato entro 30 giorni dalla data di consegna richiesta e/o conformata rivalendosi nei confronti del Fornitore per l’eventuale danno derivante da differenze di prezzo o condizioni e per gli altri danni ripetibili.

Articolo 7: Verifiche del Committente

7.1. Il Committente ha diritto di eseguire, tramite il personale dallo stesso incaricato, sopralluoghi negli stabilimenti del Fornitore per accertare lo stato di avanzamento lavori o di accertare la qualità dei materiali, dei campioni o dei servizi oggetto dell’Ordine di acquisto.

7.2. Il Fornitore si impegna ad assistere il Committente in ogni richiesta di documentazione, a ottenere e trasmettere tempestivamente al Committente, a propria cura e spese, tutti i documenti necessari nonché tutti i permessi, le licenze e le certificazioni relative al Prodotto ed alla sua sicurezza necessari ai fini dell’autorizzazione alla commercializzazione dello stesso e a mantenere indenne il Committente per il mancato adempimento di tali formalità burocratiche.

Articolo 8: Imballaggio

8.1. I controlli sui prodotti da parte di personale incaricato dal Committente non esonerano il Fornitore dalle prescrizioni di fornitura e dalle relative garanzie.

8.2. Nessun addebito per l’imballaggio del Prodotto potrà essere posto a carico dell’Acquirente, ritenendosi il relativo costo compreso nel prezzo concordato per l’acquisto del Prodotto, salva preventiva deroga espressa per iscritto.

8.3. L’imballaggio sarà realizzato a regola d’arte, conformemente al tipo di trasporto previsto o prevedibile, esonerando il Committente da ogni responsabilità in caso di perdite ed avarie determinate da trasporti o manipolazioni non accurate. Il Fornitore si impegna a dare esecuzione alle indicazioni particolari sull’imballaggio segnalate dal Committente nell’ordine di acquisto.

Articolo 9: Trasporto

9.1. L’imballaggio deve essere adeguato al materiale fornito ed effettuato nel rispetto della normativa relativa e tutte le avarie dipendenti da imperfetto imballaggio o da incuria della spedizione.

9.2. Non vengono riconosciute spese di sosta in partenza, di imballaggio, diritti di spedizionieri né altre spese che non siano state espressamente autorizzate dal Committente.

9.3. Le consegne effettuate direttamente agli stabilimenti del Committente o a diverso luogo di destinazione devono essere sempre accompagnate da regolare documento di trasporto contenente gli estremi dell’Ordine di acquisto.

Articolo 10: Consegna

10.1. La consegna dei materiali deve essere limitata alla quantità ordinata.

10.2. Il Committente non assume alcuna responsabilità in merito ai materiali inviati per errore o al di fuori dell’Ordine di acquisto ovvero in più rispetto alla quantità ordinata.

10.3. Di regola tutto il materiale viene ricevuto al momento della consegna con riserva di ulteriore controllo per la qualità e la quantità.

10.4. Qualora all’arrivo o durante la lavorazione o il primo periodo di funzionamento dell’apparecchio o dell’impianto cui sono destinate il Committente dovesse riscontrare che i materiali consegnati non corrispondono alle prescrizioni contenute nell’Ordine di acquisto o ai campioni rimessi, questi verranno rifiutati e saranno a disposizione del Fornitore il quale dovrà curarne il ritiro.

10.5. Trascorso il termine di otto giorni, sarà facoltà del Committente provvedere alla restituzione degli stessi in luogo assegnato e con rivalsa per le eventuali spese sostenute.

10.6. La sostituzione, se non diversamente pattuito, deve avvenire alle condizioni stabilite nell’Ordine di acquisto e nel più breve tempo possibile che deve essere comunicato al Committente per accettazione.

Articolo 11: Garanzia

11.1. Il Fornitore dichiara e garantisce che i materiali oggetto dell’Ordine di acquisto sono esenti da vizi, palesi o occulti, di progetto e di fabbricazione e sono idonei all’uso a cui sono destinati.

11.2. Quando non diversamente specificato nell’ordine di acquisto, la garanzia ha validità per un periodo di mesi ventiquattro a partire dalla messa in funzione dell’apparecchiatura o dell’impianto su cui hanno trovato impiego i materiali oggetto dell’Ordine di acquisto.

11.3. In caso di rilevamento e denuncia di vizi o difetti, il Committente ha la facoltà, a sua discrezione, di richiedere al Fornitore l’immediata riparazione o sostituzione della merce risultata difettosa con relativi oneri a carico del Fornitore oppure di dedurre da quanto dovuto al Fornitore il valore della fornitura o parte di essa risultata non conforme all’Ordine di acquisto.

11.4. Qualora il Fornitore fosse in ritardo nell’eliminazione dei vizi e/o difetti oppure dovessero sussistere cause di urgenza, il Committente avrà diritto di eliminare o di far eliminare i vizi e/o difetti e a provvedere alla sostituzione delle parti non conformi all’Ordine di acquisto a spese e a rischio del Fornitore, fatto salvo il diritto al risarcimento del danno di qualsiasi natura, anche indiretto o consequenziale al  vizio e/o difetto della merce consegnata.

11.5. Per tutto il periodo della garanzia il Fornitore è obbligato a tenere indenne il Committente da ogni pretesa risarcitoria che quest’ultimo avesse a subire, da parte di suoi clienti e/o terzi, in relazione a danni di qualsiasi natura a persone o a cose riconducibili a vizi o difetti della merce fornita.

11.6. I costi per la sostituzione e/o riparazione della merce sono interamente a carico del Fornitore ed i componenti sostituiti in garanzia sono garantiti per un periodo ulteriore di mesi dodici (12) a partire dalla sostituzione e/o riparazione.

11.7. Il Fornitore è ritenuto altresì responsabile per tutti i danni causati al prodotto oggetto di fornitura causati durante il trasporto.

Articolo 12: Termini e modalità di pagamento

12.1. Le fatture devono essere intestate ed indirizzate in conformità a quanto indicato nell’Ordine di acquisto.

12.2. Ogni fattura deve riferirsi ad una sola consegna o spedizione e deve contenere i riferimenti di numero e data dell’Ordine di acquisto.

12.3. Il valore delle merci eventualmente rifiutate per scarto verrà dedotto dalle fatture unitamente alle spese e ai danni ripetibili che non siano già stati rimborsati.

12.4. Agli effetti della scadenza dei pagamenti si considera valida la data di ricevimento della fattura.

12.5. Il nostro Codice Destinatario al quale inviare le fatture elettroniche da Voi emesse nei nostri confronti:

Ragione Sociale: B&B Hotels Italia S.p.A.
Sede legale: Via Domenichino, 19 - 20149 Milano (MI)
C.F. / P.IVA: 06291950969 - Codice SDI: J6URRTW
Indirizzo PEC: amministrazione.bbhotels@registerpec.it. -  E-mail: amministrazione@hotelbb.com

12.6. I pagamenti delle fatture verranno effettuati solo a mezzo bonifico bancario su banca che dovrà essere indicata direttamente in fattura da parte del Fornitore.

Articolo 13: Osservanza di norme, leggi e regolamenti

13.1. Il Fornitore dichiara di adempiere regolarmente a tutti gli obblighi di legge, amministrativi e contrattuali verso i propri dipendenti sia per quanto concerne le retribuzioni ed i contributi previdenziali ed assistenziali sia per le modalità e formalità inerenti alla corresponsione.

13.2. Il Fornitore dichiara di avere effettuato tutti gli adempimenti previsti in materia di sicurezza e salute dei lavoratori.

13.3. Il Fornitore si obbliga altresì a rispettare quanto disciplinato ai sensi dei successivi artt. 20 e 21 delle presenti condizioni generali di acquisto.

Articolo 14: Campioni, disegni e documenti tecnici

14.1. Il Fornitore si impegna, anche nei confronti del proprio personale, a mantenere la più assoluta riservatezza, con divieto di divulgazione a terzi relativamente a documenti, fotografie, disegni, informazioni e ogni altro materiale fornito dal Committente; inoltre si impegna a non utilizzare tale materiale per scopi differenti dall’adempimento delle obbligazioni contrattuali, salvo espressa autorizzazione scritta del Committente.

14.2. Il Fornitore si impegna altresì a conservare la più assolta riservatezza in ordine a tutte le informazioni e notizie relative al Committente di cui possa venire a conoscenza nell’esecuzione della fornitura.

Articolo 15: Subappalto e Cessione del contratto

15.1. Il Fornitore si impegna a non subappaltare, in tutto in parte, la fornitura senza il preventivo consenso scritto del Committente.

15.2. Il Fornitore si impegna a non cedere, in tutto o in parte, il contratto di fornitura senza il preventivo consenso scritto del Committente.

Articolo 16: Manleva e Assicurazioni

16.1. Il Fornitore si obbliga a tenere indenne e manlevare il Committente da qualsiasi pregiudizio quest’ultimo dovesse subire in considerazione di richieste risarcitorie avanzate da clienti del Committente per danni arrecati dal personale e/o subappaltatori del Fornitore.

16.2. Il Fornitore dovrà provvedere a proprie spese a stipulare una polizza assicurativa RCT (con primaria compagnia di assicurazione e con franchigie e massimali definiti nell’Ordine di Acquisto o, in mancanza, alle normali condizioni di mercato) a copertura della propria responsabilità per danni a terzi a qualunque titolo oltre ed una polizza assicurativa RCO con massimali definiti nell’Ordine di Acquisto o, in mancanza, alle normali condizioni di mercato. Il Fornitore dovrà consegnare al Committente una copia delle polizze assicurative sopra menzionate.

Articolo 17: Risoluzione

17.1. Le Parti si danno vicendevolmente atto che il contratto di fornitura potrà essere risolto dal Committente, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1456 c.c., qualora il Fornitore dovesse:

a. violare gli articoli nn. 5, 6, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 e 21 delle condizioni generali di acquisto;

b. divenire insolvente o essere oggetto di istanza di fallimento o richiesta di ammissione ad una qualsivoglia procedura concorsuale;

17.2. Il contratto di fornitura si intenderà risolto di diritto al momento del ricevimento, da parte del Fornitore, presso la sua sede legale o amministrativa, di una raccomandata a.r. in cui si dichiari la volontà espressa del Committente di avvalersi della presente clausola risolutiva espressa.

Articolo 18: Acquiescenza e Forza Maggiore

18.1. L’eventuale rinuncia, espressa o tacita, del Committente ad avvalersi di una qualsiasi delle pattuizioni contenute nelle presenti condizioni generali di acquisto, ovvero l’acquiescenza ad un inadempimento o alla inosservanza di una pattuizione da parte del Fornitore non potranno considerarsi in alcun modo quale rinuncia a quanto disposto da tale pattuizione e non impediranno al Committente di chiedere l’adempimento della stessa o di ogni altra pattuizione e di agire in forza della medesima o in conseguenza di qualsiasi altra inadempienza o violazione.

18.2. Non costituirà inadempimento agli obblighi assunti negli Ordini di acquisto la mancata esecuzione delle obbligazioni di una delle Parti che sia impedita da circostanze oggettive che siano imprevedibili e che siano al di fuori del proprio controllo. Saranno a tal proposito considerati eventi di forza maggiore (a titolo meramente esemplificativo ma non esaustivo) guerre, incendi, inondazioni, scioperi generali, serrate, pandemie, embargo e ordini della pubblica Autorità. La Parte che fosse impedita nell’adempimento dei propri obblighi da un evento di forza maggiore dovrà darne immediata comunicazione all’altra Parte e dovrà adottare ogni ragionevole misura per ovviare a tale impedimento e continuare l’adempimento dei propri obblighi contrattuali.

Articolo 19: Trattamento dati personali

19.1. Con riferimento al trattamento dei dati personali che potrebbero derivare dall’esecuzione del presente accordo, le parti si impegnano a rispettare il Regolamento UE 679/2016 in materia di protezione dei dati personali (“GDPR”) e il D. lgs. 196/2003, così come successivamente modificato dal D. lgs 51/2018 e D. lgs 101/2018, e ss. mm (congiuntamente con il GDPR, la “Legge Privacy”) con particolare riferimento ai profili relativi alle modalità di trattamento dei dati, ai requisiti dei dati, alla designazione di soggetti autorizzati e responsabili al trattamento, alla custodia e alla sicurezza delle informazioni. Le parti riconoscono che agire in piena conformità con la Legge Privacy è una condizione essenziale per la corretta esecuzione del presente accordo.

19.2. Ciascuna parte, in relazione all'obbligo di informativa di cui alla Legge Privacy dichiara di essere stata debitamente informata ai sensi dell'art. 13 GDPR e in particolare: (i) che ogni informazione acquisita dall'altra parte in forza del presente accordo e nella fase delle trattative potrà costituire oggetto di trattamento ai sensi della Legge Privacy, in forma sia elettronica che manuale, al fine di eseguire il presente  accordo e adempiere a ogni relativa obbligazione di natura fiscale, retributiva, contributiva, assicurativa, assistenziale e a ogni altro obbligo di legge derivante, direttamente o indirettamente, dal presente accordo; e (ii) della possibilità di esercitare i diritti riconosciuti all'interessato ai sensi degli articoli 15-21 GDPR, ivi inclusi il diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei medesimi dati personali e di conoscerne il contenuto e l'origine, verificarne l'esattezza o chiederne l'integrazione o l'aggiornamento, la rettificazione, la cancellazione o la trasformazione in forma anonima, nonché di chiedere il blocco dei dati personali trattati in violazione di legge e di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento mediante comunicazione scritta da inviarsi all'altra parte, titolare del trattamento, e il diritto alla portabilità dei propri dati personali e quello di proporre un reclamo, una segnalazione o un ricorso al Garante per la protezione dei dati personali, ove ne ricorrano i presupposti.

19.3. Considerato quanto sopra, ciascuna parte autorizza espressamente l'inserimento dei propri dati nelle banche dati dell'altra parte, consentendo all'altra parte di trattare e comunicare i propri dati a terzi, qualora tale trattamento o comunicazione si renda necessaria per le seguenti finalità riferite al presente accordo: 

  • Adempimenti di specifici obblighi contabili e fiscali;
  • Gestione ed esecuzione del rapporto e degli obblighi contrattuali;
  • Finalità connesse ad obblighi previsti da leggi, regolamenti o normative comunitarie, nonché da disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimamente preposte; 
  • Gestione del contenzioso; 
  • Finalità di statistiche; e
  • Servizi di controllo interno.

Le parti si impegnano, ciascuna per quanto di propria competenza, a mantenere la riservatezza e ad adottare ogni misura di sicurezza tecnica e organizzativa imposta dalla Legge Privacy per proteggere i dati raccolti nell'esecuzione del presente accordo contro accidentali o illegittime distruzioni, accidentali perdite e danni, alterazioni, divulgazioni o accessi non autorizzati e contro ogni altra illegittima e non autorizzata forma di trattamento. 

19.4. Le parti riconoscono reciprocamente che per lo svolgimento del presente accordo, le stesse agiranno quali titolari autonomi del trattamento, ciascuno per quanto attiene il proprio ambito di competenza.

19.5. Le parti si impegnano affinché tutto il rispettivo personale coinvolto nell'esecuzione del presente accordo rispetti la Legge Privacy, inclusi gli aspetti relativi alla sicurezza e alla confidenzialità dei dati personali. 

19.6. Ciascuna delle parti si impegna, in caso di mancato rispetto delle obbligazioni assunte e/o delle garanzie prestate ai sensi del presente articolo, a tenere l’altra parte indenne da eventuali pretese o contestazioni che possano essere avanzate sia da terzi (ed in particolare dagli interessati, sulla base dei diritti loro attribuiti dagli articoli 15 - 21 GDPR) sia dal Garante per la protezione di dati personali in relazione all’Incarico, assumendosi dunque ogni responsabilità (anche di natura risarcitoria) connessa alla condotta attiva od omissiva propria o di eventuali collaboratori.

Articolo 20: Modello Organizzativo 231 - Codice Etico - Compliance Gruppo B&B Hotels

20.1. Il fornitore è a conoscenza che B&B Hotels adotta il modello organizzativo di cui al Decreto Legislativo 231/2001 visionabile al link https://jo.my/allegati-231-fornitori e il relativo codice etico qui accluso, - che dichiara di aver letto, di aver compreso e a sua volta si obbliga ad applicare e sottoscrive per accettazione gli impegni compliance del Gruppo B&B qui espressi.

20.2. Il fornitore si impegna a rispettare (e si impegna a far sì che i propri dipendenti rispettino) i principi del succitato modello di organizzazione nonché i suoi allegati e si impegna a non adottare qualsivoglia comportamento che possa infrangerne le previsioni. La violazione delle regole previste dai succitati documenti rappresenta un grave inadempimento contrattuale e fa sorgere in capo a B&B il diritto di risoluzione del contratto ex art. 1456 del Codice Civile.

20.3. Il fornitore manleva fin da ora B&B Hotels per eventuali sanzioni o danni che dovessero derivare a quest’ultima quale conseguenza della violazione dei sopraccitati documenti da parte del fornitore e dei suoi dipendenti.

Articolo 21: Schiavitù Moderna

Il fornitore: 

  • Si impegna a rispettare tutte le leggi, statuti, regolamenti di volta in volta in vigore relativi alla Schiavitù Moderna e al traffico di esseri umani dove operano;
  • Deve conoscere gli impegni della politica sulla schiavitù moderna enunciati nella politica sulla schiavitù moderna di B&B Hotels Group, istituire una propria politica sulla schiavitù moderna che includa i principi della politica sulla schiavitù moderna di B&B Hotels Group e formare il proprio personale;
  • Non deve usare, o permettere ai suoi fornitori, appaltatori o subfornitori di utilizzare:
    • lavoro forzato, vincolato o involontario;
    • lavoro minorile o schiavistico;
    • abusi fisici o disciplinari, la minaccia di abusi fisici, molestie sessuali o di altro tipo e abusi verbali o altre forme di intimidazione del proprio personale o dei subfornitori;
  • Garantisce che, per quanto di sua conoscenza, né lui né alcuno dei suoi dipendenti o altre persone associate, sono stati condannati per qualsiasi reato che coinvolge la schiavitù moderna e il traffico di esseri umani;
  • Garantisce che, per quanto di sua conoscenza, non è attualmente sotto indagine, inchiesta o procedimento esecutivo in relazione a qualsiasi accusa di schiavitù o reati di traffico di esseri umani in qualsiasi parte del mondo;
  • Avvertirà il Gruppo B&B Hotels non appena verrà a conoscenza di:
    • qualsiasi violazione, o potenziale violazione, della presente clausola; e
    • qualsiasi effettiva o sospetta schiavitù o traffico di esseri umani in una catena di approvvigionamento che ha una connessione con il presente contratto.

Articolo 22: Conformità alla Normativa Antiriciclaggio

22.1. Ciascuna Parte garantisce che, nell'ambito del presente contratto, essa ed i suoi dipendenti agiscono nel pieno rispetto della normativa anticorruzione applicabile, obbligandosi a non dare, offrire, accettare o promettere di dare o autorizzare la donazione direttamente o indirettamente (anche tramite intermediario) di denaro o altra cosa di valore per chiunque, ed in particolare a:
i.     qualsiasi funzionario pubblico (compresi i dipendenti di qualsiasi governo e autorità municipale, regionale o statale o di un'entità controllata da tali autorità);
ii.    qualsiasi partito politico;
iii.    qualsiasi altra persona o entità corrompendola per ottenere o mantenere affari o per ottenere qualsiasi vantaggio commerciale come incentivo o ricompensa per un'azione favorevole o per astenersi da una determinata azione.

22.2. Inoltre, ove previsto dalla normativa vigente in materia di lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo, entrambe le Parti predispongono regole e procedure per adempiere agli obblighi in materia di contrasto al riciclaggio secondo la normativa applicabile.

22.3. Le Parti garantiscono inoltre di aver implementato misure ragionevoli per garantire che il presente Accordo non venga utilizzato per finanziare direttamente o indirettamente attività illegali, criminali o terroristiche.

22.4. Ciascuna parte deve fornire le informazioni che possono essere ragionevolmente richieste di volta in volta dall'altra Parte per confermare e/o dimostrare la conformità al suo impegno di cui sopra, e non appena possibile e nella misura in cui è legalmente possibile a tal fine, notificare all'altra Parte qualsiasi indagine, procedimento di indagine o altra azione a cui essa - o uno qualsiasi degli amministratori di società controllate, dipendenti, agenti e altri che prestano servizi per suo conto - è soggetta, in relazione a una presunta violazione di Regolamento ("Avviso di garanzia sulle indagini ").

22.5. Ciascuna Parte riconosce e accetta che l'altra Parte possa, al ricevimento di un Avviso di garanzia, a sua esclusiva discrezione, decidere di sospenderne l'esecuzione ai sensi del presente Accordo senza incorrere in alcuna responsabilità nei confronti della Parte che ha fornito l'avviso.

Articolo 23: Impegno nell'Anticorruzione

23.1. Il fornitore, con il presente accordo, garantisce che, alla data di entrata in vigore del presente Contratto, esso stesso, i suoi direttori, collaboratori o dipendenti non abbiano offerto, promesso, dato, autorizzato somme di denaro o qualsiasi altro vantaggio/utilità (o implicitamente che lo faranno o potrebbero farlo in futuro) in qualsivoglia modalità connessa al Contratto e che abbiano adottato misure ragionevoli per prevenire che ciò venga fatto da subfornitori, agenti o altre terze parti, soggetti controllati o su cui ha una influenza determinante. Il fornitore accetta che, in ogni momento in relazione e durante il corso del Contratto e successivamente, si conformerà e adotterà misure ragionevoli per garantire che i suoi subfornitori, agenti o altre terze parti, soggetti controllati o su cui ha una influenza determinante, rispetteranno le seguenti disposizioni. 

23.2. Il fornitore proibirà le seguenti pratiche in qualsiasi momento e in qualsiasi forma, in relazione a un funzionario pubblico a livello internazionale, nazionale o locale, a un partito politico, un funzionario di partito o un candidato a una carica politica e uno qualsiasi dei suoi direttori, collaboratori o dipendenti, indipendentemente dal fatto che queste pratiche siano condotte direttamente o indirettamente, anche tramite terze parti:

a) la corruzione, ovvero l'offerta, la promessa, la concessione, l'autorizzazione o l'accettazione di denaro o qualsiasi altro vantaggio / utilità per qualsiasi altra persona sopra elencata o per qualunque altro soggetto al fine di ottenere o mantenere un'attività commerciale o ottenere altro vantaggio improprio (ad esempio in relazione ad aggiudicazioni di appalti pubblici o privati, autorizzazioni regolamentari, fiscalità, procedure doganali, giudiziarie e legislative).
La corruzione spesso include: 

  • restituire una parte del pagamento di un contratto a funzionari governativi o di partito o a dipendenti delle altre parti contraenti, loro parenti stretti, amici o partner commerciali; 
  • utilizzo di intermediari come agenti, subappaltatori, consulenti o altre terze parti, per incanalare pagamenti a funzionari governativi o di partito, o a dipendenti di altre parti contraenti, loro parenti, amici o partner commerciali.

b) l'estorsione o l’istigazione, ovvero la richiesta di una tangente, associata o meno a una minaccia nel caso in cui la richiesta venga rifiutata. 
La Società si opporrà a qualsiasi tentativo di estorsione o istigazione ed è spinta a segnalare tale tentativo attraverso i meccanismi di segnalazione formali o informali disponibili, a meno che tale segnalazione non sia ritenuta controproducente sulla base delle circostanze. 

c) il traffico di influenze illecite, che significa offrire o istigare un vantaggio indebito al fine di esercitare un'influenza impropria, reale o presunta, per ottenere da un pubblico ufficiale un indebito vantaggio per l'istigatore originale o altre persone. 

d) il riciclaggio di proventi da attività illecite, ovvero l'occultamento o il camuffamento dell'origine, della fonte, dell'ubicazione, della disposizione, dei trasferimenti o della proprietà di beni, sapendo che essi sono i proventi di reato. 

e) qualsiasi tipo di cartello con concorrenti allo scopo di distorcere delle regole del mercato, della concorrenza e della libertà dei prezzi. "Corruzione" o "Pratiche di corruzione", come utilizzate in questa clausola, includono tangenti, estorsione o istigazione, scambio di influenza e riciclaggio dei proventi di queste pratiche.